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Legge 23/12/1996 n. 662

166. Con effetto dal periodo 1995-1996 di regolamentazione della produzione lattiera, cessa l'applicazione della procedura di compensazione prevista dall'articolo 5, commi 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 26 novembre 1992 n. 468, e gli adempimenti già svolti ai sensi delle predette disposizioni non hanno effetto.

167. I versamenti e le restituzioni delle somme trattenute dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare, previsti dalla legge 26 novembre 1992 n. 468, e successive modificazioni, sono effettuati a seguito dell'espletamento delle procedure di compensazione nazionale da parte dell'AI- MA. Sulle somme residue spettanti ai produttori restano dovuti gli interessi calcolati al tasso legale.

168. La compensazione é effettuata secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

a) in favore dei produttori delle zone di montagna;

b) in favore dei produttori titolari di quota A e di quota B nei confronti dei quali é stata disposta la riduzione della quota B, nei limiti del quantitativo ridotto;

c) in favore dei produttori ubicati nelle zone svantaggiate, di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, e nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento CE n. 2081/93;

d) in favore dei produttori titolari esclusivamente della quota A che hanno superato la propria quota, nei limiti del 5 per cento della quota medesima;

e) in favore di tutti gli altri produttori.

169. Gli acquirenti che hanno già disposto la restituzione delle somme ai produttori ai sensi dell'articolo 5, comma 8, della legge n. 468 del 1992, procedono a nuove trattenute nei confronti dei produttori interessati, pari all'ammontare delle somme restituite. Ove ciò non fosse possibile, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della suddetta legge n. 468 del 1992.

170. Limitatamente al periodo 1995-1996, gli acquirenti versano il prelievo supplementare entro il 31 gennaio 1997, sulla base di appositi elenchi redatti dall'AIMA a seguito della suddetta compensazione nazionale e trasmessi alle regioni e alle province autonome.

171. L'articolo 2-bis del decreto legge 23 dicembre 1994 n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995 n. 46, é abrogato a decorrere dal periodo 1995-1996.

172. Sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 11 dei decreti-legge 8 agosto 1996 n. 440, e 23 ottobre 1996 n. 542, e degli articoli 2 e 3 dei decreti- legge 6 settembre 1996 n. 463, e 23 ottobre 1996 n. 552.

173. Il comma 6 dell'articolo 10 della legge 26 novembre 1992 n. 468, é costituito dal seguente: "6. La vendita e l'affitto di cui al comma 2 possono avvenire esclusivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno e sono comunicati, utilizzando gli appositi moduli AIMA, entro dieci giorni con lettera raccomandata all'AIMA e alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. I predetti atti hanno efficacia a partire dal periodo successivo a quello in cui é avvenuta la stipulazione. Limitatamente al periodo 1996-1997 le parti possono concordare, dandone comunicazione alle regioni e alle province autonome, sino al 15 gennaio 1997, che le vendite e gli affitti stipulati entro il 31 dicembre 1996 abbiano effetto anche nel periodo medesimo. In tal caso la regione o la provincia autonoma deve accertare che il cedente non abbia già utilizzato la quota ceduta, comunicandolo all'AIMA entro il 31 marzo 1997, e l'atto ha efficacia soltanto a seguito di tale verifica".

174. A decorrere dal periodo 1996-1997 l'acquisto di una quota latte da parte di un produttore non comporta alcuna riduzione delle quote precedentemente spettanti al produttore medesimo.

175. In attuazione dei criteri di finanziamento della spesa sanitaria previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni, dall'anno 1997 non si applicano, per le spese di cui alla lettera

a) del comma 13 dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1986 n. 910, le disposizioni di cui al comma 14 del predetto articolo 8.

176. A decorrere dal 10 marzo 1997, le amministrazioni statali e gli enti titolari di contabilità speciali, con esclusione di quelli assoggettati al regime della tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984 n. 720, e successive modificazioni, devono indicare, nell'ordine di pagamento previsto dall'articolo 587 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924 n. 827, il codice "Ministero-capitolo" del bilancio dello Stato a carico del quale sono state accreditate alla contabilità medesima le somme di cui si richiede il prelevamento. Gli ordini di pagamento che utilizzano fondi diversi da quelli provenienti dal bilancio dello Stato devono recare l'indicazione di un codice opportunamente stabilito dal Ministero del tesoro. Le sezioni di tesoreria non danno esecuzione ad ordini di pagamento privi del codice di cui al presente comma, ove non si tratti di fondi prelevati per fronteggiare emergenze connesse alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico o ad interventi di protezione civile.

177. Le pubbliche amministrazioni, ai fini dell'accesso degli esercenti attività agricola alle agevolazioni fiscali sul carburante agricolo ovvero ai contributi previsti dall'ordinamento nazionale e comunitario, accertano la qualifica dell'attività di impresa sulla base delle iscrizioni nel registro delle imprese previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580.

178. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 29 dicembre 1995 n. 549, fermo restando l'obbligo della rendicontazione annuale, non si applicano ai contributi dello Stato in favore dell'Unione italiana ciechi, della Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" di Monza, dell'Ufficio internazionale per la protezione delle opere letterarie, del Centro internazionale radio medico, dell'Ente nazionale italiano per il turismo, del Fondo edifici di culto, di organismi nazionali ed internazionali nell'ambito delle relazioni culturali con l'estero, del Centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei, dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale, del Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologica, del Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico di Torino, nonché alle erogazioni agli istituti italiani di cultura all'estero e alle borse di studio connesse ad accordi internazionali.

179. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 40 e 44, della legge 28 dicembre 1995, n, 549, non si applicano ai contributi dello Stato in favore del Club alpino italiano ed ai contributi previsti dalle leggi 23 settembre 1993 n. 379, 20 gennaio 1994 n. 52, e 5 giugno 1995 n. 221.

180. Nell'articolo 1, comma 66, della legge 28 dicembre 1995 n. 549, le parole: "lire 940 miliardi" e "lire 800 miliardi" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "lire 829 miliardi" e "lire 689 miliardi".

181. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993 n. 432, é sostituita dalla seguente: "b) gli altri proventi relativi alla vendita di partecipazioni dello Stato". Dai proventi di cui al presente comma sono escluse in ogni caso le dismissioni immobiliari di cui ai commi da 86 a 119 dell'articolo 3.

182. Nell'articolo 4, comma 1, della legge 27 ottobre 1993 n. 432, dopo le parole: "titoli di Stato" sono aggiunte le seguenti: ", nonché per l'acquisto di partecipazioni azionarie possedute da società delle quali il Tesoro sia unico azionista, ai fini della loro dismissione".

183. Gli articoli 179 e 182 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976 n. 1076, sono sostituiti dai seguenti: "Art. 179. - 1. La direzione di amministrazione provvede al rifornimento dei fondi agli enti amministrativamente dipendenti, a mezzo di ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale della competente sezione di tesoreria provinciale, decurtandoli delle somme necessarie al pagamento degli emolumenti al personale che richiede l'accredito bancario e postale; tali ordinativi, intestati agli enti, sono esigibili con quietanza degli agenti responsabili di cassa degli enti medesimi". "Art. 182. - 1. A richiesta dell'ente e sempre nei limiti delle assegnazio ni ad esso concesse, la direzione di amministrazione provvede ad accreditare al sistema bancario ed a quello postale i fondi occorrenti al pagamento degli emolumenti al personale da effettuare per il tramite degli istituti di credito e dell'Ente poste italiane ed a paga- menti a favore di terzi creditori traendo gli ordinativi di pagamento sulla contabilità speciale e ne dà contemporaneo avviso all'ente richiedente per le conseguenti registrazioni contabili".

184. Le disposizioni introdotte con il comma 183 sono modificabili con la procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400.

185. Il primo comma dell'articolo 1284 del codice civile é sostituito dal seguente: "Il saggio degli interessi legali é determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo".

186. Il numero complessivo dei posti per le assunzioni del personale da parte della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), come fissato dall'articolo 2 del decreto legge 8 aprile 1974 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974 n. 216, e successive modificazioni, é ridotto da 475 a 450 unità. La ripartizione dei posti suddetti tra l'aliquota del personale di ruolo a tempo indeterminato e quella del personale a contratto a tempo determinato é stabilita con apposito regolamento adottato dalla Commissione con le modalità di cui al nono comma dell'articolo 1 del citato decreto legge n. 95 del 1974, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato in conformità alla procedura prevista dalla norma suddetta. Resta fermo il disposto di cui al settimo comma del citato articolo 2 relativamente alle modalità di accesso del personale di ruolo.

187. Per la più efficace attuazione degli obiettivi in esso contenuti il quinto piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura 1997-1999, di cui alla legge 17 febbraio 1982 n. 41, può prevedere la ripartizione degli stanziamenti tra i vari settori di intervento anche in deroga alle percentuali stabilite dall'articolo 2 della medesima legge.

188. Il comma 5-ter dell'articolo 1 del decreto legge 28 giugno 1995 n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995 n. 351, é sostituito dal seguente: "5-ter. I canoni per le concessioni alle società costituite ai sensi dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n.537, sono fis- sati periodicamente dal Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione, con riferimento, per il periodo preso in considerazione, al volume di traffico di passeggeri e merci. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sono dettate le disposizioni attuative sulla base delle quali possono essere definite anche le pendenze afferenti ai canoni pregressi. Le disposizioni di cui al presente comma e al secondo periodo del comma 1-quater del presente articolo si applicano anche alle società che attualmente provvedono alla gestione totale degli aeroporti, in base a leggi speciali. Gli introiti derivanti dal presente comma sono versati sul capitolo di entrata del bilancio statale di cui all'articolo 7 della legge 22 agosto 1985 n. 449".

 

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